IL COMUNICATO DELL’UFFICIO LEGALE DELLA UIL SCUOLAIn tema di procedure concorsuali indette dalla PA l’obbligo principale che la stessa Amministrazione deve rispettare è quello di trasparenza disciplinato dall’art. 19 D.lgs n. 33/2013. Tale norma, già modificata dal decreto legislativo n. 97/2016, e recentemente integrata dall’art. 1, co 145, l.n. 160/2019 (legge di Bilancio 2020), impone alla PA, fatti salvi gli altri obblighi di pubblicità legale, la pubblicazione dei bandi di concorso per il reclutamento a qualsiasi titolo di personale, dei criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione, le tracce delle prove (da intendersi come prova teorico/pratica; scritta e orale) ed infine le graduatorie finali, aggiornate con l’eventuale scorrimento degli idonei non vincitori. Rispetto alla vecchia formulazione, il Legislatore ha introdotto l’obbligo di pubblicare le tracce di tutte le prove e non più soltanto delle prove scritte, nonché l’introduzione dell’obbligo di pubblicare le graduatorie finali aggiornate con l’eventuale scorrimento degli idonei, anche alla luce della disposizione che ha ripristinato la possibilità per gli enti di scorrere le proprie e le altrui graduatorie (art. 1, co 148, l. n. 160/2019). I dati che le Pubbliche Amministrazioni devono pubblicare sono quelli definiti dalla normativa privacy (Regolamento UE 2016/679 GDPR e d.lgs n. 196/2003 così come modificato dal d.lgs n. 101/2018) come dati personali comuni, e cioè quei necessari alla sola identificazione dei soggetti a cui fanno riferimento, senza che siano divulgate informazioni di carattere particolare, come per es. gli stati di saluti o i dati giudiziari. Pertanto, sarà sufficiente pubblicare indicare solamente in nome e cognome, evitando luogo e data di nascita, residenza o altro. Tali indicazioni sono confermate dalle Linee Guida del Garante Privacy del 15 maggio 2014, pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014, che forniscono una casistica di dati eccedenti da non pubblicare e alcuni suggerimenti per coniugare adeguatamente trasparenza e privacy.
La trasparenza dell’azione amministrativa costituisce uno dei cardini fondamentali dell’agere della PA.
L’art. 1 d.lgs n. 33/2013 (Decreto Trasparenza) descrive la trasparenza come <<l’accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche>>.
In ordine alla definizione del principio di trasparenza amministrativa val la pena ricordare anche le recentissime affermazioni dell’Adunanza Plenaria, secondo cui << Il principio di trasparenza, che si esprime anche nella conoscibilità dei documenti amministrativi, rappresenta il fondamento della democrazia amministrativa in uno Stato di diritto, se è vero che la democrazia, secondo una celebre formula ricordata dallo stesso parere n. 515 del 24 febbraio 2016, è il governo del potere pubblico in pubblico, ma costituisce anche un caposaldo del principio di buon funzionamento della pubblica amministrazione, quale “casa di vetro” improntata ad imparzialità, intesa non quale mera conoscibilità, garantita dalla pubblicità, ma anche come intelligibilità dei processi decisionali e assenza di corruzione>>. In questo quadro, si colloca il d.lgs n. 33/2013 recante disposizioni in ordine al <<Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni>> è stato emesso nell’ambito della delega conferita al Governo all’art. 1 co 35 l. n. 190/2012 recante <<Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione>>.
Il terreno elettivo del confronto tra la disciplina della trasparenza e quella della protezione dei dati personali è certamente la materia delle procedure concorsuali, con particolare riferimento alla disposizione dell’art. 19 D.lgs n. 33/2013, che, a seguito della riformulazione avvenuta con la Legge di Bilancio 2020, stabiliscono che le Pubbliche Amministrazioni, fermi restando gli altri obblighi in materia di pubblicità legale, dovranno pubblicare i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’Amministrazione, nonché i criteri di valutazione adottati dalla Commissione d’esame, le tracce delle prove, e le graduatorie finali, aggiornate con l’eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.
La disciplina in materia di privacy definisce il , «dato personale» come «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale» ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 1, GDPR.
L’art. 86 GDPR prevede che i dati personali contenuti in documenti ufficiali in possesso di un’autorità pubblica o di un organismo pubblico o privato per l’esecuzione di un compito svolto nell’interesse pubblico possono essere comunicati da tale autorità o organismo conformemente al diritto dell’Unione o degli Stati membri cui l’autorità pubblica o l’organismo pubblico sono soggetti, al fine di conciliare l’accesso del pubblico ai documenti ufficiali e il diritto alla protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento. Esempio pratico di trattamento dei dati personali da parte di un soggetto pubblico, per finalità di pubblico interesse o connesso a all’esercizio di pubblici servizi, è quello legato agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 19 d.lgs n. 33/2013, che, come prima esposto, i bandi di concorso per il reclutamento di personale, i criteri di valutazione adottati dalla Commissione d’esame, le tracce delle prove, e le graduatorie finali, aggiornate con l’eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.
I dati personali sono definiti dall’art. 4, par. 1, n. 15 come i dati attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute.
Orbene, l’unico caso in cui è vietata la pubblicazione di qualsiasi informazione relativo ai soggetti interessati è quando si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l’esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici o psichici.
La PA è chiamata ad ottemperare a diversi obblighi di pubblicazione, che necessariamente coinvolgono i dati personali dei partecipanti al concorso.
Gli obblighi informativi di cui all’art. 19 d.lgs n. 33/2013 sono eseguiti mediante pubblicazione degli stessi sul sito istituzionale dell’amministrazione, (art. 8 co 1 d.lgs n. 33/2013) e la loro permanenza sul sito è limitata per un periodo di anni cinque, decorrenti dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione e comunque, sino a che gli atti pubblicati producano i loro effetti.
Le Amministrazioni non potranno disporre filtri ed altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione Amministrazione Trasparente, tranne per i dati sensibili (rectius) particolari o giudiziari, ai sensi degli artt, 7 bis co 1 e 9 d.lgs n. 33/ 2013.
Con riferimento alla materia delle procedure concorsuali, gli obblighi di pubblicazione sono previsti dall’art. 19 d.lgs n. 33/2013 nonché da altre disposizioni speciali.
Ed invero l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione, previsti dalla normativa vigente, e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso civico, al di fuori dei casi previsti dalla legge, costituiscono elemento di valutazione negativa della performance individuale dei dirigenti (oltre alla sanzione applicabile ai sensi dell’art. 47,co 1 bis d.lgs n. 33/2013 e dei responsabili, nonché eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione art. 46 co 1 d.lgs n. 33/2013.
Pertanto, alla luce di quanto suesposto si sottolinea che il bilanciamento tra l’obbligo di trasparenza e la disciplina in materia di privacy non ordina alla PA di sottrarsi ai propri obblighi di trasparenza, bensì sussiste l’obbligo di pubblicare tutti i documenti sanciti dall’art. 19 d.lgs n. 33/2013.
Invitiamo Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale a provvedere alla pubblicazione degli elenchi dei candidati ammessi e non ammessi alla procedura concorsuale in ottemperanza agli obblighi sanciti dall’art. 19 d.lgs n. 33/2013, restando bene inteso tuttavia che in caso di diniego sarà necessario assumere ogni iniziativa giuridico-legale per ottenere l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione.
Avv. Domenico Naso