Nella recentissima sentenza del 23.06.20 la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dal MAECI per infondatezza così “dando continuità ai condivisi e consolidati orientamenti espressi da questa Corte in molteplici decisioni nelle quali è stata esaminata la questione del contenuto precettivo del divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato (anche docenti) rispetto a quelli a tempo indeterminato stabilito dalla direttiva 1999/70/CE e dell’Accordo quadro…allegato”.
La Cassazione ha ritenuto infondate tutte le argomentazioni difensive del MAECI, riconoscendo che “è incontestato che l’attuale controricorrente, come supplente annuale, abbia svolto la medesima attività di insegnamento che avrebbe prestato se fosse stato immesso nei ruoli ed assunto a tempo indeterminato”, aggiungendo che il disagio del trasferimento all’estero “si verifica per entrambe le categorie di docenti di cui si tratta”.
Pertanto, l’assegno di sede deve essere riconosciuto in maniera integrale anche ai docenti non residenti precari all’estero, in quanto la sua limitazione in percentuale non si giustifica alla luce del principio di non discriminazione fra lavoratori di rango comunitario.