A RISCHIO DI COSTITUZIONALITÀ LE ASSUNZIONI DEL MAECI DI DOCENTI A CONTRATTO LOCALE NELLE SCUOLE STATALI ITALIANE ALL'ESTERO

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Con il ricorso (reg. gen. 5455 del 2018) al TAR Lazio proposto dalla U.I.L. Scuola Nazionale, contro il MIUR e il MAECI è stato chiesto l'annullamento, previa sospensione cautelare, dei bandi di concorso emanati dalle scuole italiane all'estero relativi ai criteri di selezione e assunzione del personale docente locale per gli insegnamenti obbligatori secondo l'ordinamento italiano che nelle scuole statali all'estero, ai sensi del dlgs 64 possono essere affidati a personale docente contratto a tempo indeterminato, regolato dalla legge locale.
L’art. 31. comma 2, del d.lgs. n. 64 del 2017, norma cosi dispone: "Nelle scuole statali all'estero un numero limitato di insegnamenti obbligatori nell'ordinamento italiano può essere affidato a personale italiano o straniero, residente nel paese ospitante da almeno un anno, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana e avente una conoscenza certificata della lingua italiana con finalità didattiche a livello avanzato secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.”
Oggetto di impugnazione è il decreto prot. n.3615/2501, dell'8 gennaio 2018, con cui il MAECI ha individuato gli insegnamenti obbligatori secondo l'ordinamento italiano che, nelle scuole statali all'estero. 
Esaurita la fase cautelare, la causa è stata decisa in primo grado con sentenza parziale del TAR Lazio , n. 11409 del 2019, deliberata all'esito della pubblica discussione del 16 gennaio 2019. Tale sentenza non definitiva ha, anzitutto, respinto (ritenendole non fondate) tutte le eccezioni preliminari sollevate dalle parti resistenti e nel merito, ha rigettato tutti i motivi di censura sollevati con l'impugnazione dei ricorrenti, sia sotto il profilo della violazione del principio del pubblico concorso, nonché per eccesso di potere o per ingiustizia manifesta e disparità di trattamento. 
Si rende pertanto necessario sottoporre la questione al giudizio della Corte costituzionale, in quanto non si rinvengono, invero, quelle "peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico" (cfr. sentt. n. 52 del 2011 e n. 137 del 2013) che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, possono consentire legittime deroghe al principio del concorso pubblico. Inoltre, né la restrizione in parola appare propriamente "funzionale" al buon andamento dell'amministrazione scolastica statale all'estero e, più in generale, al corretto e proficuo raggiungimento degli obiettivi del "sistema della formazione italiana nel mondo", quali declinati dall'art. 2 del d.lgs. n. 64 del 2017. Tale sistema infatti vede proprio nelle scuole statali all'estero una delle proprie principali articolazioni secondo quanto precisato dalla riportata giurisprudenza costituzionale. Va, quindi, dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la descritta questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 2, del d.lgs. n. 64 del 2017, per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost.; il presente giudizio va quindi sospeso con trasmissione degli atti processuali alla Corte costituzionale.
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