MAECI. Riconoscimento del diritto al comando annuale per i docenti che hanno prestato servizio all’estero per 9 anni

Una buona notizia per tutti i docenti esclusi dalle graduatorie del 2013 pubblicate dal MAECI ai fini delle nomine temporanee previste dall’art. 2 comma 1 lettera c) della Legge n. 41/2020, per aver completato il periodo massimo di destinazione all’estero.

Il Tribunale del Lavoro di Sondrio - Giudice Dott. Fabio Giorgi, ha accolto il ricorso cautelare patrocinato dall’Avv. Naso a difesa di una docente iscritta alla UIL Scuola che era stata depennata dalla graduatoria in cui era collocata fino al 06.11.2020, sulla base del superamento del periodo massimo all’estero, avendo già prestato servizio per un totale di nove anni.

Il Giudice designato ha pertanto riconosciuto il pieno diritto della docente ad essere reinserita all’interno della predetta graduatoria, al fine di ottenere il comando annuale, precisando in punto di diritto che “in riferimento alla base normativa e giurisprudenziale della destinazione all'estero del personale docente (gestita more solito in modo non coordinato e alluvionale dal legislatore) si osserva che detta destinazione pare costituire mobilità professionale ed è regolata, ai sensi del D. Lgs. 165/2001, dalla contrattazione collettiva, salve inderogabilità espresse (v.Cass.27656/2017). Ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 64/2017, la disciplina legislativa della mobilità può essere inoltre derogata dalla contrattazione collettiva; che l’art. 40 del D. Lgs. 165/2001, prevede che la mobilità scolastica è riservata alla contrattazione collettiva.e lo stesso CCNL del comparto istruzione e ricerca 2018, prevede (art. 109) che la destinazione all’estero del personale docente ed ATA ai posti di contingente di cui all’art. 639 del TU 16-4-1994, n.297, costituisce mobilità professionale ed è regolata, ai sensi del D.lgs. n. 165/2001, dalla contrattazione collettiva; che la riforma del D.Lgs. n. 165/2001 ha poi introdotto il principio secondo il quale eventuali disposizioni di legge che introducono discipline dei rapporti di lavoro possono essere derogate nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell’art. 40, comma 1, e nel rispetto dei principi stabiliti dal detto decreto, da successivi contratti o accordo collettivi nazionali e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili; che vi è, pertanto la possibilità di disapplicare le leggi tramite la contrattazione collettiva per quelle materie che riguardano il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici in settori specifici , derivandone che le disposizioni contenute nel citato decreto legislativo debbano essere disapplicate in quanto in contrasto  con quanto espressamente previsto dal CCNL in tema di mobilità, trattandosi di materia riservata alla contrattazione collettiva e perché il contratto collettivo che rimarca i limiti di durata del servizio all’estero è intervenuto in data successiva rispetto all’entrata in vigore del d.lgs.citato; che la ricorrente, in base alla documentazione allegata all’atto introduttivo del presente giudizio, ha lavorato nel rispetto delle disposizioni contenute dalla normativa in vigore al momento dell’espletamento del servizio all’estero ma è stata esclusa dal concorso per l'intervenuto mutamento dei limiti temporali; che l’art. 21 del D. Lgs. 64/2017 prevede che la permanenza all'estero non possa essere superiore, nell'arco dell'intera carriera, a due periodi ciascuno dei quali di sei anni scolastici, determinando un periodo massimo di 12 anni di servizio da potersi svolgere all’estero intervallato da periodi di servizio in Italia. mentre la contrattazione collettiva, prevede che la durata massima del servizio sia di 15 anni (art. 116) per non più di tre periodi, ciascuno della durata di cinque anni scolastici o accademici. Tali periodi devono essere intervallati da un periodo di servizio effettivo in territorio metropolitano di almeno tre anni e coloro che abbiano compiuto i suddetti due periodi di servizio perdono definitivamente titolo a partecipare alle selezioni per la destinazione all'estero; -che la ricorrente ha prestato servizio all’estero per un totale di nove anni scolastici ultimato nel 2017 e dovrebbe quindi usufruire di un nuovo ciclo di servizio all’estero di ulteriori 6 anni per un totale di 15 anni (come previsto dalle citate disposizioni del CCNL). Risulta pertanto illegittimo, sulla base della evidenziata delibazione sommaria, il provvedimento di esclusione della ricorrente. Ritenuto che sussiste altresì il periculum in mora anche in relazione al breve periodo ancora disponibile per il richiesto reinserimento nella graduatoria “SCC-002-Francese”, in quanto collocata la ricorrente in posizione utile per ottenere il comando annuale previsto dalla legge n. 41/2020 per l’a.s. 2020/21”.

La decisione è di notevole rilevanza in quanto non solo ha ribadito la piena applicabilità della contrattazione collettiva alla materia di mobilità del personale scolastico all’estero, ma ha riconosciuto l’illegittimità della condotta del MAECI per aver depennato la docente dalla graduatoria in cui era legittimamente inserita per i comandi annuali, in assenza di disposizioni normative che prevedano l’esclusione per completamento del mandato dei nove anni all’estero.

 

Fattitaliani

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