Memoria ANIEF sul funzionamento del servizio scolastico nelle scuole statali italiane all’estero

Fattitaliani
In occasione dell'incontro con i sindacati rappresentativi sul funzionamento del servizio scolastico nelle scuole statali italiane all’estero, Anief ritiene opportuno evidenziare come le scuole italiane all'estero siano un baluardo fondamentale per la promozione della nostra cultura e della nostra lingua nel mondo. 

Eppure un servizio di tale importanza - cui dovrebbe essere riconosciuto il giusto valore e la fondamentale funzione che svolge per un Paese che affonda le sue radici più profonde proprio nella tradizione storica e nella cultura della lingua - risulta, ad oggi, praticamente “abbandonato a se stesso”, vittima di una serie di norme che nel tempo si sono succedute e che hanno, in pratica, “ingolfato il sistema” rendendolo molto meno funzionale ed efficace sia dal punto di vista gestionale sia per quanto riguarda l'efficacia stessa dell'azione educativa e della formazione che si dovrebbe garantire. Anief ritiene opportuno evidenziare come sia indispensabile: L'immediata emanazione dei decreti di destinazione all'estero per l'a.s. 2019/2020 già in forte ritardo rispetto all'inizio delle regolari attività didattiche; Il ripristino delle graduatorie d’istituto per le supplenze dalle quali attingere per l'attribuzione dei contratti annuali sugli spezzoni orari non costituenti cattedra e per le sostituzioni dei docenti temporaneamente assenti, abolendo i contratti “locali”; La revisione dei requisiti per l'accesso alle destinazioni all'estero e la revisione del limite dei 25 punti per partecipare all’orale che va garantita anche ai docenti che hanno già svolto fino a 9 anni di servizio all’estero, riducendo da 6 a 3 gli anni che si devono assicurare per il mandato; La conferma della precedenza specifica per il rientro in Italia del personale; L'adeguamento dell'organico di sostegno alle reali esigenze anche per il personale da destinare all'estero; L'equiparazione del coefficiente di sede del personale scolastico a quello riconosciuto al personale dei consolati e delle ambasciate e l'adeguamento dell'indennità per i DSGA; In particolare, si tiene ad approfondire alcuni punti particolarmente critici nell'attuale normativa che disciplina il funzionamento delle scuole italiane statali all'estero: 

1. Ritardo nell'emanazione dei decreti di destinazione all'estero 
Dopo 5 mesi dall’avvio delle attività didattiche per l’anno scolastico 2019/2020 sono oltre un terzo i docenti che non hanno ancora preso servizio nella sede estera loro assegnata. Tali ritardi, di carattere burocratico, non possono non pregiudicare l'immagine dell’Italia nel mondo e ledono i diritti di quel personale scolastico che, dopo aver superato le prove di selezione, attende i decreti di destinazione all’estero ancora “bloccati”. Di conseguenza, dunque, le istituzioni scolastiche estere operano al momento con gravi carenze di organico e sono costrette a porre in essere interventi “provvisori” e non sempre efficaci per garantire quel fondamentale principio costituzionale che è il diritto allo studio di tutti gli alunni. 
2. Sostituzione del personale assente e attribuzione degli spezzoni orari 
Quanto riportato come “innovazione” nel D.Lgs. n. 64/2017 sta avendo, al contrario, effetti negativi sul funzionamento delle nostre scuole all’estero. L'art. 23 del D.Lgs. n. 64/2017 abolisce, ad esempio, le graduatorie d’istituto e le supplenze (da graduatorie d’istituto) per la sostituzione dei docenti assenti e per l'attribuzione degli incarichi su spezzoni di cattedra. L'innovazione normativa, infatti, prevede la possibilità di affidare intere cattedre di discipline dell’ordinamento scolastico italiano e tutti gli spezzoni non costituenti cattedra a docenti assunti localmente, a volte privi dei requisiti professionali necessari ad insegnare in una scuola italiana e non sempre formati sul piano educativo, didattico e organizzativo del nostro Sistema Scolastico. Tale prassi, autorizzata dalla norma, ha fatto registrare un abbassamento preoccupante della qualità dell’offerta formativa delle nostre scuole italiane all'estero. Questo ha comportato, nella prassi applicata dai singoli istituti, un obbligo, in pratica, per il docente individuato come “sostituto” di dover accettare un monte ore settimanale che va, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, oltre le 18 ore contrattuali e raggiunge le 24 ore. Occorre ribadire che l’orario obbligatorio per i docenti, pur se assegnati all’estero, resta di 18 ore settimanali nella scuola secondaria e che tutti i docenti, precari e di ruolo, possono andare oltre questo monte ore solo su base volontaria e non, come sta succedendo negli ultimi anni, in base a un ordine di servizio impartito dal DS in violazione di norme contrattuali chiare e precise. 
3. Mandato nelle scuole italiane all'estero e accesso alla selezione 
Risulta fondamentale intervenire sul periodo di servizio da svolgere in territorio metropolitano tra un mandato e l’altro, riducendolo da 6 a 3 anni, per fare in modo che i 12 anni di servizio all’estero, previsti dall’articolo 21 del D.Lgs. n. 64/2017, siano concretamente fruibili. Il servizio nelle sedi italiane all’estero è da considerarsi mobilità e la partecipazione alle prove di selezione deve essere garantita a tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato. Bisogna, quindi, superare quanto stabilito nell’intesa MIUR/OO.SS del 23 aprile 2018 sui requisiti e rivedere il limite dei 25 punti per accedere alla selezione e partecipare all’orale. Questa possibilità va garantita anche ai docenti che hanno già svolto fino a 9 anni di servizio all’estero, riducendo da 6 a 3 gli anni che si devono assicurare all’estero. 
4. Trasferimenti  
Risulta necessaria l’integrale applicazione di quanto riportato nell’articolo 144 del D.P.R. n. 18/1967, tutt'ora in vigore, riguardo il trasferimento per il personale in servizio nelle sedi particolarmente disagiate con diritto al trasferimento, a richiesta, dopo due anni di effettiva permanenza nella stessa residenza. Indispensabile appare, inoltre, che siano garantiti i trasferimenti anche dalle altre tipologie di sedi nel rispetto del CCNL di comparto. Risulta indispensabile, inoltre, che venga riconosciuta la specifica precedenza per il rientro dalla sede estera. 
5. Ripristino dell'indennità di rischio e adeguamento indennità per i DSGA all'estero
 Il “coefficiente di sede” fissato dal MAECI per tutte le sedi in cui il lavoratore ottiene il mandato risulta inspiegabilmente ridotto per il personale scolastico che dovrebbe essere equiparato, invece, al resto del personale in servizio all'estero. Si pone in essere, in pratica, una vera e propria disparità di trattamento economico a discapito del solo personale scolastico in servizio all'estero. Indispensabile risulta, inoltre, un adeguamento dell’assegno base per il calcolo della ISE dei DSGA, che risale alle tabelle retributive riprese dal CCNL 94/97. La retribuzione dei DSGA è stata man mano adeguata, infatti, alle maggiori competenze e responsabilità che le varie disposizioni di legge andavano attribuendo in capo ai DSGA. Se questa maggiore professionalità è stata riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione per i DSGA in Italia, resta la perplessità sul mancato analogo adeguamento per i DSGA in servizio all’estero. Riteniamo, pertanto, legittimo avanzare richiesta di valutazione delle maggiori competenze e responsabilità con conseguente adeguamento dell’assegno base dei DSGA anche nel rispetto delle nuove funzioni attribuite proprio con l'innovazione del D.Lgs. n. 64/2017. 
6. Istituzione dei Consigli d’Istituto all'estero 
Con l’abolizione delle 'casse scolastiche', delle quali facevano parte anche i rappresentanti delle famiglie, è venuto meno il solo organismo plurale di programmazione economica delle scuole. Si chiede che vengano istituiti i Consigli d’Istituto anche all’estero con la convinzione che sia necessaria l’esistenza di un organismo plurale per la programmazione e la gestione delle risorse finanziarie, specie nelle scuole italiane all’estero dove l’utenza partecipa attraverso il pagamento diretto di una retta per il funzionamento della scuola. 
7. Lettorati con IEA 
Risulta necessario specificare con precisione gli incarichi aggiuntivi per i lettori in servizio presso i lettorati con IEA (Incarichi Extra Accademici) calcolando il monte ore necessario a svolgere tale incarico e fissandolo a 18 ore settimanali come per i docenti della scuola secondaria. Le ore eccedenti oltre le 18 ore settimanali, inoltre, dovrebbero essere calcolate e retribuite secondo gli stessi i parametri usati per le ore eccedenti svolte dai docenti in servizio presso le scuole italiane all’estero. 
8. Organico di sostegno adeguato alle effettive esigenze 
È evidente che il numero dei docenti di sostegno previsti nel contingente per le scuole italiane all'estero, pari a 17 unità, risulta assolutamente insufficiente rispetto alle reali esigenze. Il numero dei docenti di sostegno deve essere stabilito con cadenza triennale in funzione delle richieste delle scuole, adeguato anche alle previsioni di aumento di necessità nel medesimo triennio e scorporato e considerato come aggiuntivo rispetto al contingente di 674 unità. Si rileva, inoltre, un'esigenza particolare che riguarda il riconoscimento delle certificazioni estere per gli alunni con disabilità anche grave di nazionalità non italiana che hanno serie difficoltà a vedersi riconosciuto il loro giusto diritto a essere affiancati nelle attività didattiche dal docente di sostegno. Alcune certificazioni prodotte in Paesi dove insistono le nostre Scuole Statali, infatti, non vengono riconosciute dalle nostre Autorità con grave lesione del diritto inalienabile dell'alunno disabile. Indispensabile, dunque, appare che le autorità diplomatiche e/o consolari si attivino per riconoscere le certificazioni prodotte in tutti i paesi esteri. 
9. Organico di potenziamento nelle scuole italiane all'estero 
Apprezzabile l’introduzione di una quota di organico per il potenziamento dell’organico dell’autonomia, ma risulta, tuttavia, non coerente con la finalità dell’istituto del potenziamento previste dalla Legge 107/2015, la collocazione di queste cattedre all’interno del contingente scolastico assegnato, ad esempio, ai corsi di lingua italiana e ai lettorati. 
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