Vinto ricorso contro Tiro a Segno Nazionale di Palermo, reintegrato dipendente

Fattitaliani
La Corte di Appello del Tribunale di Palermo ha dichiarato nullo il licenziamento perchè discriminatorio e ritorsivo. 
di Joey BorrusoUn lavoratore era stato licenziato dal Tiro a Segno Nazionale di via Nave 53 a Palermo, l'azienda adduceva motivazioni di carattere economico per riduzione del personale, ma il giudizio del Tribunale ha evidenziato come tale provvedimento sia stato in realtà di carattere “ritorsivo” a seguito di una segnalazione da parte del lavoratore sull'installazione di videocamere di sorveglianza in violazione dell'articolo 4 della legge 300 del 1970 che recita: "È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti". Invece Guglielmo Canino, questo il nome del lavoratore vittima della ritorsione da parte del Tiro a Segno Nazionale di Palermo, era addetto alla segreteria e un giorno si è visto mettere una telecamera proprio su di lui.
Canino, RSA della SLC CGIL, assistito dall'avvocato Pietro Vizzini, aveva impugnato il licenziamento davanti al Tribunale del Lavoro, che ha rigettato ogni istanza di opposizione da parte dell'Associazione Tiro a Segno Nazionale ed ha confermato nullo il provvedimento con le conseguenze previste dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori e quindi in reintegro sul posto di lavoro.
Con sentenza n. 312/2018 pubblicata il 20 marzo 2018 la Corte di Appello del Tribunale di Palermo sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, ha infatti confermato la sentenza n. 2646/2017 pubblicata il 25 settembre 2017 dal Tribunale di Palermo in funzione del Giudice del Lavoro, che dava ragione al lavoratore Guglielmo contro il proprio datore di lavoro considerando nullo il licenziamento perchè discriminatorio e ritorsivo. 

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